Statuto

“ASSOCIAZIONE ITALIANA NETWORK TURISTICI”
AINET

TITOLO I
COSTITUZIONE E FINALITA’

Art. 1
Costituzione – Denominazione - Sede

E’ costituita l’Associazione Italiana Network Turistici (di seguito denominata “l’Associazione”). L’Associazione ha sede in Milano, C.so Venezia 47/49 20121.

Art. 2
Durata

L’Associazione ha durata illimitata. L’Associazione può essere sciolta per deliberazione dell’Assemblea Straordinaria.

Art. 3
Adesioni

L’Associazione aderisce all’Unione del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano (di seguito denominata Unione) e alla Confcommercio. L’Associazione accetta lo Statuto, le finalità, i principi ispirativi e le regole di comportamento dell’Unione. L’Associazione non ha fini di lucro, è apolitica e apartitica. Può aderire ad altri Enti ed Organizzazioni di carattere regionale, nazionale e internazionale le cui finalità siano in armonia con i propri scopi statutari.

Art. 4
Finalità

L’Associazione nell’interesse generale dei network turistici e delle reti d’impresa rappresentati si prefigge di:
1. promuoverne e tutelarne gli interessi morali, sociali ed economici nei confronti di qualsiasi ente ed organismo, sia pubblico che privato, regionale, nazionale ed internazionale;
2. favorire le attività di studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse;
3. assistere e rappresentare gli associati nella risoluzione di problemi di carattere organizzativo, economico, sociale e di natura sindacale;
4. designare e nominare i propri rappresentanti o delegati in enti, organi, commissioni ove tale rappresentanza sia richiesta o ammessa;
5. promuovere e favorire servizi o attività, sotto qualunque forma giuridica, direttamente o indirettamente, di assistenza agli associati;
6. promuovere lo studio e la realizzazione di campagne di comunicazione congiunte col fine di diffondere la cultura del network e della rete d’impresa come strumento di coordinamento e di gestione d’impresa;
7. incentivare lo studio, la promozione e la realizzazione di ogni iniziativa finalizzata alla razionalizzazione dell’attività d’impresa dei network e delle reti d’impresa aderenti;
8. promuovere l’elaborazione di un codice deontologico di autoregolamentazione del comportamento degli operatori del settore al fine di favorire e garantire il rispetto dei diritti dei consumatori;

9. espletare ogni altro compito che dalle leggi o dai deliberati dell'Assemblea sia ad essa direttamente affidato.

TITOLO II
DEI SOCI

Art. 5
Soci e loro categorie

1. L’Associazione riunisce tutti gli enti, gli organismi, le società e le imprese, operanti in Italia sotto qualsivoglia forma giuridica, qualificabili come network e reti tra soggetti giuridici esercenti la medesima attività d’impresa, operanti nel settore turistico.
Il carattere distintivo del network turistico o della rete di impresa è individuato nella conduzione di una gestione unitaria ed organizzata di una serie di attività di razionalizzazione dell’ordinaria attività d’impresa degli aderenti al network e/o alla rete stessa. Tale attività di razionalizzazione si intende a carattere continuativo e si sostanzia nell’erogazione e fornitura di servizi alle imprese aderenti sotto uno o più marchi facenti capo ad un unico soggetto economico – giuridico.

2. I soci si distinguono in:
a. soci ordinari;
b. soci onorari.

Art. 6
Soci Ordinari

Sono soci ordinari gli enti, le associazioni, le società e le imprese qualificabili come network e reti tra soggetti giuridici esercenti la medesima attività d’impresa, secondo il disposto dell’art. 5 al punto 1, che siano in regola con le disposizioni di legge in merito alle condizioni di esercizio di ciascuna attività d’impresa.

I soci ordinari esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dallo Statuto. In particolare quello di partecipare all’Assemblea, con diritto di voto, e quello di essere eletti alle altre cariche sociali.

Art. 7
Soci Onorari

Sono soci onorari gli enti, le associazioni, le società, le imprese, le persone fisiche proposte dal Presidente ed approvate dal Consiglio Direttivo, che comunichino per iscritto la loro accettazione al Consiglio Direttivo stesso. La comunicazione di accettazione deve contenere la dichiarazione di piena conoscenza e totale accettazione delle presenti norme statutarie e dei doveri da queste derivanti.

La qualità di socio onorario si acquista dalla data e per effetto della presa d'atto dell'avvenuta accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

I soci onorari partecipano ai lavori assembleari ma non possono essere eletti alle cariche associative, né esercitare diritto di voto.

Art. 8
Adesione: modalità e condizioni

La qualifica di socio - ordinario o onorario – è subordinata alla presentazione di una domanda scritta di ammissione indirizzata al Consiglio Direttivo. La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del network o della rete d’imprese. La richiesta di adesione deve contenere la dichiarazione di piena conoscenza e totale accettazione delle presenti norme statutarie e dei doveri da queste derivanti.

L’adesione all’Associazione impegna all’accettazione del presente Statuto, del Codice Deontologico e di quello dell’Unione.

La qualità di socio - ordinario o onorario – dell’Associazione si acquista dalla data e per effetto della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo, che delibera in merito entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda stessa. Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta la relativa deliberazione deve essere comunicata per iscritto entro 30 giorni.

L'adesione impegna il socio per un anno, a far data dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivi alla data di adesione. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio formale atto di recesso nei modi e termini di cui all'art. 10.

Solo i soci in regola con i contributi associativi sono ammessi all’esercizio dei diritti negli Organi dell’Associazione.

La posizione di associato così come le relative quote associative sono intrasmissibili, ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il relativo valore della quota associativa non è rivalutabile.

Art. 9
Cessazione del vincolo associativo

La qualità di socio si perde per:
1. estinzione del socio persona giuridica, associazione o società;
2. recesso;
3. espulsione;
4. perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
5. scioglimento dell'Associazione deliberato dall'Assemblea Straordinaria;
6. accertata violazione grave del codice deontologico.

Art. 10
Recesso

Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata A.R., da spedirsi almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno in corso. Il socio recedente non ha alcun diritto sui beni dell'Associazione, non può richiedere le quote associative già versate per l’anno in corso e resta tenuto al pagamento degli importi relativi al periodo di durata del rapporto associativo non ancora corrisposti.

 

Art. 11
Espulsione

Il socio può essere espulso per violazioni alle norme statutarie o altre gravi inadempienze, ovvero per fallimento. Il socio espulso non ha alcun diritto sui beni dell'Associazione, non può richiedere le quote associative già versate e resta tenuto al pagamento degli importi relativi al periodo di durata del rapporto associativo che non abbia ancora corrisposti.

Art. 12
Diritti e Doveri dei Soci

Tutti i Soci hanno diritto di partecipare all'Assemblea nei modi, con le facoltà e nei limiti stabiliti dalle disposizioni del presente Statuto.

I Soci sono tenuti a corrispondere all'Associazione i contributi derivanti dagli obblighi stabiliti dall’Unione e dalle delibere dell’Associazione stessa, nella misura e con le modalità stabilite dagli Organi competenti.

Solo se in regola con i contributi sociali è possibile esercitare i diritti negli Organi associativi, ovvero rappresentare l’Associazione in enti o commissioni.

Il Presidente dell’Associazione, sentito il Consiglio Direttivo, può agire giudizialmente nei confronti dei soci morosi.

TITOLO TERZO
DEGLI ORGANI SOCIALI

Capo I
Disposizioni generali

Art. 13
Definizione

Sono organi dell'Associazione:
1. l'Assemblea;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Collegio dei Revisori dei Conti;
5. il Collegio dei Probiviri.

Art. 14
Doveri degli Organi Sociali

Coloro che ricoprono cariche sociali sono tenuti all'osservanza delle norme statutarie. Questi devono assolvere con lealtà e probità ai propri incarichi, osservando la diligenza del buon padre di famiglia da questi richiesta. Sono responsabili nei confronti dell'Associazione per i danni ad essa cagionati in violazione di detti obblighi.

 

Art. 15
Durata e svolgimento delle cariche

Gli eletti in Organi collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive. Le cariche elettive hanno la durata di 4 anni; esse di regola sono gratuite, con eventuale eccezione per i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti che non siano soci.
Non può assumere cariche o decade dalla carica ricoperta chi abbia violato le norme statutarie o non sia in regola con il pagamento dei contributi sociali relativi all'esercizio precedente.

Art. 16
Incompatibilità

Le cariche di Presidente, Consigliere nonché di Direttore o Segretario Generale ricoperte nell'ambito dell'Associazione sono incompatibili con incarichi di carattere politico accompagnati da funzioni di governo a livello delle amministrazioni pubbliche territoriali, centrali e locali e con mandati parlamentari o incarichi di partito o di Movimento Politico.
Il Consiglio Direttivo potrà deliberare deroghe al principio di cui al comma precedente nel rispetto delle esigenze di rappresentatività dell’organizzazione.
Non sussiste l'incompatibilità con le cariche attribuite in virtù di una rappresentanza istituzionalmente riconosciuta all'Associazione.

CAPO II
DELL'ASSEMBLEA

Art. 17
Composizione

L'assemblea è composta da tutti i soci in regola con il pagamento dei contributi sociali relativi all’anno in corso; essi hanno diritto di prendere la parola in assemblea. Le riunioni dell'assemblea possono essere ordinarie e straordinarie. Ciascun socio esprime un numero di voti come previsto dal Regolamento interno. I soci onorari non hanno diritto di voto. I soci ordinari non possono essere portatori di più una delega.

Art. 18
Convocazione

Le riunioni dell'Assemblea vengono convocate dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci. La convocazione può contenere le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione. In seduta ordinaria l'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, mediante lettera raccomandata A.R. indicante l'ordine del giorno, spedita al domicilio dei soci come risultante agli atti dell'Associazione, almeno 15 giorni prima della data di svolgimento della stessa. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o su domanda motivata del Collegio dei Revisori dei Conti, oppure su richiesta di tanti componenti che rappresentino almeno il 75% dei voti dell'Assemblea e che formulino uno schema di ordine del giorno. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto. In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata telegraficamente o per fax, od in altro modo idoneo con preavviso di almeno cinque giorni.

Art. 19
Costituzione

In prima convocazione, l'assemblea è validamente costituita allorché siano rappresentati il 50% più uno dei voti attribuibili. In seconda convocazione l'assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei voti rappresentati. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo minimo di un'ora.

Art. 20
Deliberazioni

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti espressi, favorevoli o contrari; dal computo dei votanti devono quindi escludersi gli astenuti. Nelle votazioni palesi prevale, in caso di parità, la parte che comprende il voto del Presidente; in quelle segrete la votazione si ripete e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intende respinta. Alle elezioni alle cariche sociali, in caso di parità di voto si procederà a ballottaggio e, successivamente, in caso di ulteriore parità, si intenderà eletto il candidato con la maggiore anzianità di adesione all'Associazione.

Art. 21
Competenze

L'assemblea delibera in ordine alle attività sociali ed in particolare formula gli indirizzi generali ed i criteri direttivi delle manifestazioni e delle altre iniziative di cui all'art. 4 del presente Statuto.

All’Assemblea Ordinaria compete:
1. eleggere il Presidente dell’Associazione anche tra i non soci;
2. eleggere fra i propri membri i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero su indicazione del Consiglio Direttivo uscente;
3. fissare le direttive generali dell'Associazione;
4. eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
5. eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
6. approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e la relazione annuale sull'attività svolta;
7. approvare il bilancio preventivo per l’anno successivo;
8. approvare il Codice Deontologico
9. deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;

All’Assemblea Straordinaria compete:
1. deliberare sulle modifiche del presente Statuto;
2. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
3. deliberare su ogni altro argomento iscritto all’Ordine del Giorno.

Art. 22
Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell'Associazione

Le delibere concernenti le modifiche al presente Statuto e lo scioglimento dell'Associazione, non possono essere validamente assunte se all'Assemblea non partecipano tanti soci quanti esprimano la maggioranza più uno dei voti. Tali delibere sono validamente approvate con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa il suo eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23/ 12/1996 nr. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CAPO III
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 23
Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, da un numero di Membri non inferiore a 4 e non superiore a 10, compresi gli eventuali membri cooptati e dal Segretario Generale.

Art. 24
Convocazione

Il Presidente convoca, almeno due volte all'anno, il Consiglio Direttivo con avviso scritto, indicante il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno, spedito con anticipo di almeno dieci giorni. Nei casi di urgenza, sono valide le convocazioni effettuate a mezzo telegramma o fax, anche il terzo giorno precedente quello della riunione. Il Presidente deve procedere alla convocazione quando ne abbia fatta richiesta scritta almeno un terzo dei consiglieri o tutti i Revisori dei Conti. In questo caso, ove il Presidente non provveda entro trenta giorni, è valida la convocazione effettuata per iscritto dai Consiglieri richiedenti o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 25
Numero legale e deliberazioni

Il Consiglio Direttivo non può validamente deliberare se non è presente la maggioranza dei suoi componenti. Ciascun membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la votazione sarà ripetuta e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intenderà respinta. Esso delibera a maggioranza dei votanti, con voto di norma palese, salvo che richiedano diversamente il Presidente oppure il 25% dei presenti. Dal computo dei votanti devono escludersi gli astenuti.

Art. 26
Competenze

Nel rispetto delle deliberazioni e degli indirizzi formulati dall'assemblea, nonché delle norme del presente Statuto, il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri in ordine alle amministrazioni ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed alla gestione delle singole iniziative e manifestazioni.

Esso inoltre:
1. nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale o Direttore dell'Associazione;
2. adotta il Regolamento interno ed ogni eventuale successiva modifica;
3. delibera l'accettazione e l’esclusione dei soci ordinari e onorari;
4. istituisce i servizi dell'Associazione e ne disciplina il funzionamento;
5. alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone un bilancio consuntivo che deve essere approvato dall’assemblea entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. Lo stesso Consiglio Direttivo predispone altresì ogni anno un bilancio preventivo per l’anno successivo che deve essere approvato dall’Assemblea nello stesso termine del bilancio consuntivo.
redige e propone all'Assemblea per l'approvazione il Codice Deontologico dell'Associazione;
6. delibera la costituzione di commissioni e di comitati tecnici consultivi;
7. delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare ed immobiliare, sull'accettazione delle eredità e delle donazioni e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
8. dichiara la decadenza dalle cariche sociali dei membri ingiustificatamente assenti per tre sedute consecutive, e quella dei soci morosi.
9. autorizza le liti attive.
10. vigila sulla corretta conduzione degli Enti costituiti dall'Associazione od ai quali la stessa abbia concesso l'uso del nome e/o del marchio.
11. fissa le regole per le elezioni non oltre i 60 giorni antecedenti le elezioni stesse.
12. stabilisce i contributi a carico degli associati.

CAPO V
DEL PRESIDENTE

Art. 27
Attribuzioni

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, nei confronti dei terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori e di conferire la procura, generale o speciale, alle liti.

Egli inoltre:
1. convoca e presiede l'Assemblea;
2. convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
3. coopta in Consiglio Direttivo fino ad un massimo di due membri scelti tra i componenti dell’Associazione;
4. propone i soci onorari;
5. esercita il controllo sull'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e, in generale sull'attività del Consiglio Direttivo;
6. sovrintende alle attività di amministrazione dell'associazione e di gestione delle singole iniziative e manifestazioni, provvedendo al loro coordinamento;
7. cura le relazioni esterne dell'Associazione;
8. decide sulle materie che il presente Statuto non attribuisce alla competenza di altri Organi sociali.

 

CAPO VI
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 28
Composizione

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, anche fra non soci e verrà nominato in caso di necessità.

Art. 29
Compiti

Il Collegio dei Revisori dei Conti redige annualmente un rapporto sulla gestione patrimoniale dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea congiuntamente ai bilanci. Formula i pareri che vengono richiesti dal Presidente o dal Consiglio Direttivo e può procedere in qualsiasi momento ad azioni di ispezione e controllo. In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente.

 

CAPO VII
DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 30
Composizione

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea in caso di necessità. La carica è incompatibile con ogni altra carica nell'Associazione.

Art. 31
Compiti

Al Collegio dei Probiviri possono essere sottoposte tutte le questioni che non siano riservate agli altri Organi e che riguardino l'applicazione del presente Statuto, del Regolamento interno e del Codice Deontologico. In particolare, il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere un parere su ogni controversia tra i soci o tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, che ad esso venga deferita dal Presidente.

CAPO VIII
DEL DIRETTORE O SEGRETARIO GENERALE

Art. 32
Attribuzioni

Il Direttore - o Segretario Generale - dell'Associazione, è il capo del personale e il responsabile dell'attività organizzativa, del regolare funzionamento degli uffici, della conservazione dei documenti e della gestione del personale. Coadiuva inoltre il Presidente e gli altri Organi collegiali nell'espletamento del loro mandato. Partecipa alle riunioni degli stessi Organi con diritto di voto, assumendone le funzioni di Segretario quando tale compito non sia espressamente attribuito ad un notaio o ad un delegato.

TITOLO QUARTO
DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Art. 33
Patrimonio sociale

 

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

1. dai beni mobili ed immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in possesso dell'associazione;
2. dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo fino a che non siano erogate.

Art. 34
Proventi

I proventi dell'Associazione sono formati da:
a) quote associative;
b) contributi straordinari dei soci;
c) oblazioni volontarie;
d) proventi vari.
Durante la vita dell’Associazione è in ogni caso vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

TITOLO QUINTO
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35
Partecipazione degli Organi in Assemblea

Salvo giustificato motivo il Presidente, i Consiglieri e i Revisori effettivi devono presenziare all'Assemblea e possono prendere la parola.

Art. 36
Verbali

Dei lavori e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo viene redatto verbale.

Art. 37
Esercizio sociale

L'esercizio sociale dell'associazione coincide con l'anno solare.

Art. 38
Rinvio

Per quant'altro non stabilito dal presente Statuto si applicano le norme dello Statuto dell’Unione, in quanto compatibili, ovvero le vigenti norme di legge.

Art. 39
Clausola arbitrale

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione del presente statuto, si farà ricorso ad un arbitrato irrituale. Ciascuna parte nominerà un arbitro ed il Presidente del collegio sarà scelto dagli arbitri di parte di comune accordo, ovvero, in caso di disaccordo, sarà nominato dal Presidente dell’Unione.

Art. 40
Amministrazione

Le norme relative all'approvazione, da parte dell'Assemblea, dei conti preventivo e consuntivo possono non applicarsi nel caso in cui l'Associazione sia amministrata da una Confederazione o Ente cui aderisce e da cui è amministrata.

Art. 41
Marchio Associazione Italiana Network

Le modalità di utilizzo del marchio dell'Associazione Italiana Network Turistici sono stabilite dal Regolamento interno. Esse sono vincolanti ed inderogabili per tutti gli Associati.